L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tale adeguamento non può risultare inferiore a zero e dal 1° gennaio 2022 è stato definito un unico massimale del trattamento di integrazione salariale, in precedenza erano due.
Pertanto in applicazione delle suddette norme l’Inps con circolare n. 14 del 3/2/2023 ha aggiornato gli importi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione, e delle altre integrazioni relative all’anno 2023.